MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19 – PARZIALE E LIMITATA RIAPERTURA DEI CIMITERI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19, successivamente trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Visto il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1.
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 e 11 marzo e del 1 e 10 aprile 2020, con i quali sono state adottate ulteriori stringenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che regionale e comunale.
Dato atto che nei DPCM sopra citati si dispone, fra le misure di prevenzione di carattere generale, di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, nonché di mantenere, nelle relazioni sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro evitando pertanto assembramenti.
Considerato che le disposizioni emanante pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, con ordinanza Sindacale n. 64 del 14/03/2020 avente ad oggetto: ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19, fino al giorno 25 marzo incluso.
Vista l’ordinanza n. 69 del 26/03/2020 con la quale a seguito del DPCM 22 marzo 2020 venivano prorogate, fino al giorno 3 aprile 2020 incluso, le disposizioni imposte con ordinanza n. 64 del 14.03.2020.
Vista l’ordinanza n. 72 del 03/04/2020 la quale, a seguito del DPCM 1 Aprile 2020, venivano di nuovo prorogate, fino al giorno 13 aprile 2020 incluso, le disposizioni già prorogate con ordinanza n. 69 del 26/03/2020.
Vista, infine, l’ordinanza n. 73 del 14/04/2020 con la quale, a seguito del DPCM 10 Aprile 2020, venivano di nuovo prorogate, fino al giorno 3 maggio 2020 incluso, le disposizioni di cui sopra.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 26 aprile 2020, adottato ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del suddetto DL n. 19/2020, definisce le linee guida per la Fase 2 dell’emergenza COVID 19 per l’adozione di nuove regole organizzative, di prevenzione e protezione idonee a scongiurare l’insorgenza di focolai epidemici
Ritenuto pertanto che si possa tornare ad una graduale frequentazione dei cimiteri, seppur regolamentata nei tempi e nei modi, sì da garantire comunque le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di coloro che intendano recarsi presso queste strutture, in quanto le previsioni normative, contenute nel DPCM del 26 aprile 2020, permettono nel rispetto delle prescrizioni lì contenute, anche la riapertura dei cimiteri e quindi la frequentazione degli stessi.
Considerata che è facoltà della Autorità locali la previsione e la regolamentazione della riapertura graduale dei servizi di interesse Pubblico
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
ORDINA
L’apertura dei Cimiteri all’interno del territorio Comunale a far data dal giorno 4/5/2020 nel rispetto del seguente Orario di apertura valido per tutti i cimiteri: dalle ore 9:00 alle ore 12:00
DISPONE
Che l’affluenza e la frequentazione dei cimiteri siano regolamentate nel seguente modo:
- I frequentatori potranno sostare all’interno delle strutture cimiteriali per un tempo massimo di 30 minuti;
- i frequentatori dovranno mantenere il distanziamento sociale e dovranno essere muniti di idonea mascherina e guanti;
- Gli accessi ai cimiteri saranno controllati e regolamentati dal Custode dei Cimiteri Comunali, il quale avrà l’obbligo di far rispettare le suddette prescrizioni;
Si ricorda che le cerimonie funebri sono consentite con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone;
AVVERTE
Che il suddetto provvedimento ha carattere esplicativo ed attuativo delle misure limitative così come stabilite con DPCM del 26 aprile 2020.
DISPONE
che la presente ordinanza sia:
– immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.
– trasmessa alla Polizia Municipale del Comune di San Giovanni V.no
AVVERTE CHE
La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 17 maggio 2020 incluso.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
San Giovanni Valdarno, lì 04/05/2020
Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale
Ordinanza Sindacale nr. 76 del 04/05/2020
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