EMERGENZA COVID 19 – PARZIALE RIAPERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE DI PARCHI E GIARDINI
IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19, di recente trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Visto il decreto legge 02 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Vista l’ordinanza Sindacale n. 64 del 14/03/2020 avente ad oggetto: adozione di misure precauzionali integrative per rafforzare il livello di sorveglianza sanitaria e per il contenimento dell’emergenza covid-19, con la quale veniva disposta , tra l’altro di tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate.
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020, confermate con DPCM del 10 Aprile 2020, che tra le altre disposizioni, disponeva la chiusura di tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate.
Visti:
il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, che:
- all’articolo 1, comma 14, dispone che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”;
-
al medesimo art. 1, c. 8 dispone che “E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”
-
al medesimo art. 1, c. 9 dispone che “Il sindaco puo’ disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.” ;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, che all’art.1, c.1, let. b), dispone che “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e’ condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’Allegato 8″.
Preso atto che il suddetto Allegato 8, al paragrafo 1, detta disposizioni per la Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari., imponendo tra l’altro al gestore di eseguire controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.
Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in tema di contenimento del contagio da COVID-19, ed in particolare la n. 57 del 17 maggio 2020, quale al fine di ottemperare alle disposizioni della lett gg) dell’art. 1 del DPCM ha fatto completo richiamo ai protocolli di cui sopra, allegati 17 al DPCM 17.5.2020.
Considerato che in ottemperanza al suddetto DPCM, è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla riapertura di tutti i parchi, giardini, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 8 delle linee guida finalizzate ad assicurare i necessari livelli di protezione per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16.5.2017, trasmesse al Governo in data 17 maggio ed allegate al DPCM del17 maggio 2020.
Verificato tuttavia :
– che l’Amministrazione deve procedere alla riapertura in modo graduale, al fine di attivare tutte le procedure organizzative necessarie per garantire il rispetto delle linee guida relativamente all’utilizzo delle aree giochi e delle attrezzature come previsto all’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020;
– si rende necessario mantenere chiuse e vietare l’utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, poste all’interno dei giardini, al fine di valutarne le specifiche necessità di garantire il rispetto delle linee guida relativamente all’utilizzo delle aree giochi e delle attrezzature come previsto all’allegato 8 sopra richiamato.
Richiamato l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale…”.
ORDINA
– la riapertura alla pubblica fruizione tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate del territorio comunale;
– per le suddette aree, la chiusura ed il divieto di utilizzo di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini, al fine di valutarne le specifiche necessità di rispetto delle linee guida previste all’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020.
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.
La trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Municipale del Comune di San Giovanni V.no
AVVERTE CHE
La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino nuova disposizione.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
San Giovanni Valdarno, lì 25/05/2020
Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale
Ordinanza Sindacale nr. 79/2020
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