Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 40 del 22 Aprile 2020: COVID-19 – Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati
Attività di monitoraggio della siero prevalenza
Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’impresa che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.
Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
1.Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).
Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
2.La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni indicate in Allegato 1;
3.In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
4.Sono approvate le disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, riportate in Allegato 1 alla presente ordinanza;
5.I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni della presente ordinanza entro sette giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, anche al fine di evitare l’interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presenti disposizioni prima dell’apertura al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività;
6.I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.
Ordinanza del Presidente n.40 del 22-04-2020 (pdf)
Ordinanza del Presidente n.40 del 22-04-2020 Allegato A (pdf)
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