REDDITO DI INCLUSIONE
Reddito di Inclusione
COS’è?
Il Reddito di Inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà stabilita dal Decreto Legislativo 147 del 2017 ed entrata in vigore dal 1° dicembre 2017, viene erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituisce il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva)
Il ReI si compone di due parti:
- un beneficio economico, erogato mensilmente dall’INPS, per 18 mesi, attraverso una carta di pagamento elettronica
- un Progetto Personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa attraverso il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività. il Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole
DESTINATARI e REQUISITI ECONOMICI
Sono destinatari del reddito di inclusione i nuclei familiari che risultano, al momento della richiesta, in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- Un valore ISEE in corso di validità non superiore ai 6.000 €
- Un valore ISRE ai fini Rei non superiore a 3.000 €
- Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000€
- Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000€
È motivo di esclusione dal ReI:
- Percezione di NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria
- Possedimento autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati nei 24 mesi antecedenti la richiesta (ad esclusione degli autoveicoli e motoveicoli con agevolazione fiscale in favore della disabilità)
- Possedimento imbarcazioni
modalità DI RICHIESTA E REQUISITI DEL RICHIEDENTE
È possibile presentare domanda ReI presso gli sportelli informativi comunali del Punto Amico che sono aperti dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.00 – 14.30/18.30 ed il sabato ore 8.30/13.00
Il richiedente deve avere i seguenti requisiti:
- Cittadino italiano
- Cittadino comunitario
- Residenza continuativa in Italia da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda
- Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso
- Titolare di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria)
Il richiedente deve presentare la documentazione qui indicata:
- copia di documento di identità in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- per i cittadini stranieri non comunitari: copia di titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;
- copia del provvedimento di omologa o della sentenza di separazione del Tribunale, in caso nel nucleo vi siano soggetti legalmente separati dal coniuge;
- copia del contratto di lavoro o documentazione attinente per tutte le attività lavorative iniziate successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE ( ad esempio per l’ISEE 2018, l’attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2016).
Obblighi del richiedente e percettore del REI
Il beneficiario del REI, per continuare ad usufruire della misura, deve, oltre che rispettare quanto previsto dal progetto personalizzato:
- presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella valida al momento della presentazione della domanda;
- comunicare all’INPS, tramite il Comune e mediante il modello REI–Com, le variazioni della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, riguardanti uno o più componenti del nucleo familiare, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio;
- presentare una dichiarazione ISEE aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, entro due mesi dall’evento. Si precisa che laddove la variazione sia diversa da una nascita o da un decesso, occorrerà presentare una nuova domanda.